Il nuovo Statuto

 

Lo Statuto approvato dall’assemblea straordinaria dell’8 aprile 2022

 

Parte I: Natura e scopi

Art. 1 – Denominazione e natura

È costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore ”) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione: “Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia”, da ora in avanti denominata “Associazione”, con durata illimitata.
L’Associazione, ove opportuna l’abbreviazione della denominazione, potrà utilizzare la sigla “ISTORBIVE”.
L’Associazione è stata costituita con atto pubblico ricevuto dal notaio avv. Giulio Cortese in data 7 ottobre 1974 con il n. 76591/8537 di repertorio, registrato il 21 ottobre 1974 al n.1244 vol. 139.
L’istituto è associato all’Istituto Nazionale Ferruccio Parri, secondo lo statuto di detto ente.

Art. 2 – Sede
L’Associazione ha sede legale nel Comune di Varallo, via D’Adda n.6.
Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
L’Associazione potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, con una delibera dell’Assemblea; e rappresentanze e uffici in altre località, con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3 – Scopo
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Si propone di:
a) raccogliere, ordinare e custodire la documentazione di ogni genere riguardante la storia contemporanea, con particolare riferimento al Biellese, al Vercellese e alla Valsesia;
b) raccogliere, conservare e classificare con metodo scientifico le memorie individuali e collettive; le fonti audiovisive e digitali e ogni altra risorsa utile a ricostruire la storia contemporanea;
c) conservare, valorizzare e mettere a disposizione degli studiosi e dei cittadini il patrimonio documentario disponibile, di cui sono parte consistente e qualificante i materiali dell’antifascismo e della Resistenza;
d) promuovere gli studi e la conoscenza della storia generale e del territorio con l’organizzazione di ogni genere di attività conforme ai fini istituzionali;
e) svolgere attività di ricerca scientifica;
f) svolgere attività di ricerca didattica, di formazione dei docenti e degli studenti, di approfondimento disciplinare, di educazione civica a supporto del sistema scolastico, stabilendo intese con il Ministero dell’Istruzione e i suoi uffici decentrati, le istituzioni scolastiche e altre agenzie formative;
g) assicurare la comunicazione e la divulgazione dei risultati della ricerca attraverso i mezzi ritenuti di volta in volta più idonei (pubblicazioni, convegni, seminari, mostre, prodotti audiovisivi, installazioni museali, strumenti digitali e simili);
h) fornire servizi culturali archivistici e bibliotecari;
i) collaborare con enti e associazioni per la realizzazione di progetti condivisi e attività di comune interesse.

Art. 4 – Attività di interesse generale
L’Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via principale attività di interesse generale quali:
a) ricerca scientifica nell’ambito della storia contemporanea di particolare interesse sociale (CTS, art. 5, lettera h);
b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera i);
c) formazione universitaria e post-universitaria (lettera g);
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);
e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v);
f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (lettera w);
g) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (lettera f);
h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale (lettera k).

Art. 5 – Attività diverse
L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 4 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del CTS e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 6 – Raccolta fondi
L’Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Parte II: Soci

Art. 7 – Ammissione
Fanno parte dell’Associazione tutti i cittadini la cui domanda di Associazione sia stata accolta dal Consiglio Direttivo, che decide insindacabilmente in merito alla accettazione. Sono altresì effettivi i soci onorari, cioè le persone alle quali il Consiglio delibererà, a suo insindacabile giudizio, di assegnare la tessera a titolo onorifico e gratuito.
Possono essere ammessi come soci effettivi enti, istituzioni e associazioni pubblici e privati che intendano aderire all’Istituto per contribuire allo sviluppo della sua attività. Partecipano alle attività sociali tramite il rappresentante legale o suo delegato. Le nuove adesioni di enti, istituti e associazioni devono essere deliberate dal Consiglio Direttivo.
Il titolo di socio si intende acquisito una volta che l’adesione sia stata deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata al richiedente e iscritta nel libro dei soci; e che il socio abbia versato versa la quota sociale per l’anno in corso.
Il numero dei soci ammissibili è illimitato.

Art. 8 – Diritti e doveri dei soci
L’Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
Ciascun associato ha diritto:
a) di conoscere l’ordine del giorno delle riunioni dell’Assemblea, di partecipare ad esse e di esprimere il proprio voto direttamente o per delega;
b) di presentare proprie candidature agli organi sociali;
c) di essere informato sulle attività dell’Associazione e visionarne i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo;
d) di partecipare alle attività promosse dall’Associazione.

Ciascun associato ha il dovere di:
a) rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e quanto deliberato dagli organi sociali;
b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità, per il conseguimento degli scopi dell’Associazione;
c) versare la quota associativa secondo l’importo e entro i termini stabiliti dall’Assemblea. La quota sociale è annuale; non è rivalutabile né trasferibile; né restituibile in caso di recesso, di scioglimento o di perdita della qualità di associato;
d) versare eventuali altri contributi non patrimoniali, finalizzati allo svolgimento delle attività associative, se deliberati dall’Assemblea.

Art. 9 – Recesso e esclusione
Ciascun socio ha facoltà di recedere dall’Associazione comunicando la decisione al Consiglio Direttivo.
A seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo, può inoltre essere escluso il socio in capo al quale vengono meno i requisiti di ammissione o che abbia compiuto gravi violazioni dello Statuto e dei suoi principi ispiratori o che non abbia versato la quota associativa annuale nei termini previsti.
Il recesso e l’esclusione hanno effetto immediato dalla ratifica del Consiglio Direttivo.

Parte III: Organi sociali e di controllo

Art. 10 – Organi sociali
Sono organi sociali dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) l’Organo di Controllo
Tutti gli organi sociali hanno la durata di tre esercizi annuali e potranno essere rieletti.

Art. 11 – Assemblea dei soci
L’Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza dei soci. L’Assemblea dei soci è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione.
L’Assemblea è costituita dai soci di cui all’art. 7. Ciascun socio può, nell’impossibilità della partecipazione, delegare per iscritto un altro socio.
Sono ammessi al voto tutto gli associati che hanno acquisito tale qualifica sulla base dell’art. 7.

Art. 12 – Competenze dell’Assemblea
L’Assemblea ordinaria ha il compito di:
a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
b) nominare e revocare i componenti del Collegio dei Revisori;
c) determinare gli indirizzi di politica generale, culturale, scientifica ed economica dell’Associazione e vigilare sulla loro attuazione;
d) approvare il bilancio consuntivo e la relazione di missione;
e) approvare il bilancio sociale nel caso di superamento delle soglie di legge di cui all’art. 14 comma 1 del CTS.
f) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla legge;
g) deliberare apertura di sedi secondarie;
h) ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
i) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
l) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
a) deliberare sulle modificazioni dello Statuto e su trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;
b) deliberare lo scioglimento dell’Associazione.

Art. 13 – Funzionamento dell’Assemblea
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno e ogniqualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o lo richieda un terzo dei soci.
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, il quale formula l’ordine del giorno e ne presiede i lavori.
La convocazione avviene almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso tramite lettera, mail o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari; e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell’Associazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, della data e dell’ora della riunione.
L’Assemblea può essere tenuta mediante mezzi di telecomunicazione e l’espressione del voto potrà avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno metà dei suoi componenti; e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei componenti presenti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti presenti.
L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento dell’Associazione.
Le modalità di convocazione e conduzione sono le medesime della Assemblea ordinaria.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti.
Le deliberazioni per modifiche statutarie, nonché fusioni, scissioni, trasformazioni, sono assunte con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei presenti.
Le deliberazioni per scioglimento sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati presenti.
I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio, della relazione sull’attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
I voti sono palesi tranne che riguardino persone.
Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci.
Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale, è conservato presso la sede dell’Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci.

Art. 14 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed essi agiscono seconde le norme del mandato di cui all’art.1710. del C.C. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Si compone del Presidente dell’Associazione, eletto all’interno del Consiglio Direttivo, che lo convoca e presiede, da un Vicepresidente, eletto con le stesse modalità del Presidente e da cinque Consiglieri.
I consiglieri possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta dall’Assemblea, qualora siano condannati ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici; o qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive.
Alla sostituzione dei consiglieri decaduti o dimissionari prima della scadenza provvede l’Assemblea dei soci. I membri così nominati scadono all’ordinaria scadenza del Consiglio Direttivo.
In caso di revoca o dimissioni di più di metà dei consiglieri, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Competenze del Consiglio Direttivo
Spetta al Consiglio Direttivo:
a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea;
b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
c) predisporre l’eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
d) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
e) approvare il rendiconto preventivo e il programma di attività;
f) proporre, all’interno del bilancio preventivo, l’ammontare delle quote associative annuali;
g) redigere la relazione di missione e il bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea dei soci entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario;
h) redigere il bilancio sociale nel caso di superamento delle soglie di legge di cui all’art. 14 comma 1 del d.lgs. 117/17;
i) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
l) attribuire speciali mansioni ai suoi stessi componenti;
m) nominare il Direttore Generale, il Direttore Scientifico, valutando la possibilità di affidare gli incarichi ad una sola persona;
n) nominare il Comitato Scientifico dell’Associazione e altri gruppi e sezioni di lavoro, i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e della Assemblea;
o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
p) deliberare l’apertura di nuovi uffici e rappresentanze in località diverse dalla sede;
q) elaborare e approvare i regolamenti per il miglior funzionamento degli uffici e dei servizi;
r) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
s) disporre l’accettazione o meno di lasciti e donazioni;
t) decidere in merito alle controversie interne ed esterne, nonché autorizzare il Presidente a stare in giudizio;
u) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto necessaria al buon funzionamento dell’Associazione e che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale.
Tutte le nomine effettuate dal Consiglio Direttivo vengono a cadere automaticamente con la scadenza del suo mandato.

Art. 16 – Funzionamento del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla richiesta.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, che formula l’ordine del giorno, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, mail o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.
Il Consiglio si costituisce validamente con la presenza di più della metà dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
– che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
– che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
– che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine de giorno.
Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.
Alle riunioni, presiedute dal Presidente dell’Associazione, possono essere invitati a partecipare esterni senza diritto di voto.
Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Il Presidente
Il Presidente:
a) ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
b) rappresenta l’Associazione nelle sedi istituzionali e in generale nelle relazioni esterne;
c) ha la responsabilità e la cura delle attività e delle iniziative dell’Associazione, in conformità alle finalità dello Statuto e alle indicazioni dell’Assemblea e del Consiglio di Indirizzo;
d) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
e) sovrintende, d’intesa e con la collaborazione del Vicepresidente e dei membri del Consiglio Direttivo, e per il tramite del Direttore Scientifico e del Direttore Generale, alla attività amministrativa, culturale e scientifica dell’Associazione;
f) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
g) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
h) convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, di cui redige l’ordine del giorno;
i) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
In assenza di conferimento di idonea e specifica delega ad altra persona, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, il Presidente ha inoltre:
– la responsabilità del corretto trattamento dei dati personali in base al GDPR Regolamento Europeo n. 679/2016;
– la responsabilità sulla sicurezza dei luoghi di lavoro in base alla legge D.Lgs.n.81 del 9 aprile 2008 e succ. modificazioni.

Art. 18 – Vicepresidente
Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento o di necessità.
Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 – Il Direttore Generale
Il Direttore Generale esercita l’attività di ordinaria gestione amministrativa in base agli indirizzi dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, di cui svolge le funzioni di Segretario, e del Presidente.
In particolare al Direttore Generale compete l’organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell’Istituto ed è responsabile del coordinamento di tutte le attività, comprese quelle ad esso appositamente delegate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo
Il Direttore Generale svolge la funzione di segretario dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 20 – Il Direttore Scientifico
Il Direttore Scientifico coordina, armonizza e sovrintende all’attività scientifica; è responsabile della parte scientifica dell’attività di progettazione ed editoriale e, di concerto con il Direttore Generale, concorre ad elaborare i piani di attività annuale e a curare la gestione dei beni culturali in dotazione all’Istituto.
Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo; convoca, presiede e coordina il Comitato Scientifico, dando preventiva comunicazione al Consiglio Direttivo delle riunioni in programma; rappresenta l’Istituto nelle commissioni scientifiche esterne.

Art. 21 – Il Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico, nominato dal Consiglio Direttivo, ha funzione consultiva a supporto dell’attività del Direttore Scientifico. La sua composizione è stabilita dal Consiglio Direttivo sulla base delle esigenze che possono presentarsi e il suo funzionamento è delegato al Direttore Scientifico. I componenti del Consiglio Direttivo hanno facoltà di intervenire alle riunioni del Comitato Scientifico.

Art. 22 – Organo di controllo
L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
Esso può esercitare inoltre la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Art. 23 – Attività di volontariato
L’Associazione può inoltre ricorrere a volontari che, condividendone lo spirito, prestino la loro opera in suo favore.
L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.
Tutti coloro che prestano attività di volontariato non occasionale devono essere assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato. L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Parte IV: Disposizioni generali e finali

Art. 24 – Libri sociali
L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
d) il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo;
e) il libro dei volontari, contenente i nominativi dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell’ambito dell’Associazione.
I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.
I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Direttore Generale.

Art. 25 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
– Fondo patrimoniale indisponibile;
– Altri fondi di riserva;
– Avanzi di gestione di anni precedenti;
– Beni immobili e mobili;
– Beni materiali e immateriali;
– Donazioni e lasciti;
– Altri fondi di riserva destinati alla formazione del Fondo Patrimoniale.
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è indivisibile; è a tutela dei creditori; ed è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 26 – Risorse economiche
Agli oneri per il funzionamento l’Associazione provvede attraverso:
a) le quote annuali dei soci e degli Enti associati;
b) i contributi dello Stato;
c) i contributi, continuativi o una tantum, di altri Enti pubblici, nonché di Enti e soggetti, persone fisiche o giuridiche, di diritto privato;
d) i proventi derivanti dalle attività sociali e da quelle secondarie direttamente connesse, dalla raccolta fondi e dalle attività commerciali marginali;
e) sovvenzioni, donazioni, lasciti, rendite e simili di associati e terzi;
f) ogni altro tipo di entrata, purché di natura lecita.

Art. 27 – Scritture contabili e bilanci
Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell’Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del Codice Terzo Settore (CTS).
Il bilancio consuntivo e la relazione di missione devono essere redatti con chiarezza e devono rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
Al superamento delle soglie di legge di cui all’art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l’approvazione da parte dell’Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall’Assemblea entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del CTS, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo; e deve contenere l’ammontare delle quote sociali annue.
Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell’attività dell’Associazione per l’anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
Il bilancio preventivo e il programma di attività devono essere approvati dal Consiglio Direttivo entro la fine dell’esercizio sociale.

Art. 28 – Esercizio sociale
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall’Assemblea entro il 30 giugno dell’anno successivo.
L’Assemblea che approva il bilancio, delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 29 – Divieto di distribuzione degli utili
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 del CTS.

Art. 30 – Durata e devoluzione del patrimonio
L’Associazione ha durata illimitata.
L’eventuale scioglimento è deliberato dall’Assemblea straordinaria, che provvederà alla nomina del liquidatore e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio netto residuo, dedotte le passività.
Esso sarà devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all’art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall’Assemblea avente analoga natura giuridica e analogo scopo.

Art. 31- Disposizione finale
Per quanto non è previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.